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  5 febbraio 2012
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Prodotti dop

Denominazione d’Origine Protetta

La tutela giuridica dei prodotti tipici č oggi attuata attraverso una serie di normative europee, recepite dai singoli Stati membri, che prevedono il riconoscimento di un marchio di protezione per i prodotti che presentano caratteristiche legate all’ambiente geografico di provenienza, al tipo di ingredienti ed ai metodi di produzione, e che risultano essere realizzati in conformitā a specifici disciplinari di produzione.


In particolare due sono gli strumenti giuridici comunitari di riferimento, e precisamente il Regolamento CEE 2081/91 e il Regolamento CEE 2082/92.


Il primo disciplina l’attribuzione della "Denominazione di Origine Protetta (DOP)" e la "Indicazione Geografica Protetta (IGP)".

Per Dop si intende il nome di una regione, di un luogo, o in casi eccezionali di un Paese che serva a designare un prodotto agricolo o alimentare:

  • che sia originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese;
  • la cui qualitā o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata.


Per ottenere il marchio DOP pertanto, tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire nell’area geografica di riferimento.
Chi produce il prodotto a marchio DOP deve attenersi alle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione, il cui rispetto č garantito dall’organismo di controllo.

 

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