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La tutela giuridica dei prodotti tipici č oggi attuata attraverso una serie di normative europee, recepite dai singoli Stati membri, che prevedono il riconoscimento di un marchio di protezione per i prodotti che presentano caratteristiche legate allambiente geografico di provenienza, al tipo di ingredienti ed ai metodi di produzione, e che risultano essere realizzati in conformitā a specifici disciplinari di produzione.
In particolare due sono gli strumenti giuridici comunitari di riferimento, e precisamente il Regolamento CEE 2081/91 e il Regolamento CEE 2082/92.
Il primo disciplina lattribuzione della "Denominazione di Origine Protetta (DOP)" e la "Indicazione Geografica Protetta (IGP)".
Per IGP si intende il nome di una regione, di un luogo determinato, o in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo alimentare:
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese;
- di cui una determinata qualitā, la reputazione o unaltra caratteristica possa essere attribuita allorigine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nellarea geografica protetta.
Per ottenere il marchio IGP, pertanto, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire nellarea geografica di riferimento. Naturalmente anche in questo caso chi produce il prodotto a marchio IGP deve attenersi alle disposizioni contenute nel relativo disciplinare di produzione, il cui rispetto č garantito dellorganismo di controllo.
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