|
Nel complesso settore dei prodotti tipici esistono i marchi di protezione della tipicità, rappresentati dalla "Denominazione di Origine Controllata (DOC)" e dalla "Denominazione di Origine Controllata e Protetta (DOCG)", entrambi afferenti alla Legge n. 164 del ’92.
Il primo rappresenta un riconoscimento di qualità attribuito a vini prodotti in zone limitate (di solito di piccole/medie dimensioni), recanti il loro nome geografico. Di norma il nome del vitigno segue quello della DOC e la disciplina di produzione è rigida. Tali vini sono ammessi al consumo solo dopo accurate analisi chimiche e sensoriali.
La DOCG invece, costituisce un riconoscimento di particolare pregio qualitativo attribuito ad alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale.
Questi vini vengono sottoposti a controlli più severi, debbono essere commercializzati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri e portare un contrassegno dello Stato di produzione che dia la garanzia dell’origine, della qualità e che consenta la numerazione delle bottiglie prodotte
|